Chiarimenti sulle vigenti disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel settore dei trasporti.

A seguito delle riunioni e delle interlocuzioni tenutesi nelle scorse settimane con le associazioni di categoria e con le organizzazioni sindacali dei settori del trasporto marittimo e dell’autotrasporto relativamente alle modalità attuative delle disposizioni dettate dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, ai fini del controllo delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (di seguito, certificazione verde COVID- 19), nonché ai diversi quesiti posti sulle tematiche in oggetto, si ritiene opportuno evidenziare, in via preliminare, che, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto-legge
23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, continuano ad applicarsi, per quanto non diversamente disposto dal medesimo decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021e dei relativi protocolli e linee guida allegati.

In relazione all’utilizzo della certificazione verde COVID-19 da parte del personale impiegato, ingaggiato ovvero utilizzato a qualsiasi titolo nelle attività di trasporto marittimo, nonché in quelle relative all’autotrasporto di merci, fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e ss.mm.ii, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Settore del trasporto marittimo
Al fine di garantire l’operatività delle navi e della catena logistica nazionale, con particolare riferimento alle navi che effettuano navigazione internazionale, nei confronti del personale impiegato, ingaggiato o che lavora a qualsiasi titolo a bordo di una nave di bandiera italiana, il cui porto di partenza, di scalo o di destinazione finale sia ubicato nel territorio italiano, l’imbarco ovvero il rientro a bordo della nave, da considerarsi quale luogo di lavoro ai sensi dell’articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, avviene secondo le seguenti modalità:
1) coloro che sono già a bordo della nave alla data del 15 ottobre 2021 e non sono in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 (o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dall’EMA o di vaccinazioni riconosciute equivalenti con circolare del Ministero della salute), continuano il periodo di imbarco e devono essere sottoposti, in caso di sbarco nel territorio italiano e successivo rientro a bordo, a test molecolare o antigenico con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;
2) coloro che prendono imbarco nel territorio italiano a far data dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021:
a) al momento dell’imbarco devono essere muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19
attestanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Sars-Cov-2 al termine del prescritto ciclo (o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dall’EMA o di vaccinazioni riconosciute equivalenti con circolare del Ministero della salute), ovvero di avvenuta guarigione da Covid-19 con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da Sars-Cov-2, ovvero di effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus Sars-Cov-2, nei termini di cui all’articolo 9, comma 2, del citato decreto-legge;
b) in caso di sbarco nel territorio italiano e di successivo rientro a bordo, devono essere muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Sars-Cov-2 al termine del prescritto ciclo (o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dall’EMA o di vaccinazioni riconosciute equivalenti con circolare del Ministero della salute), ovvero di avvenuta guarigione da Covid-19 con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da Sars-Cov-2, ovvero di effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus Sars-Cov-2, nei termini di cui all’articolo 9, comma 2, del citato decreto-legge (o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dall’EMA o di vaccinazioni riconosciute equivalenti con circolare del Ministero della salute).
Le verifiche sul possesso della certificazione verde COVID-19 (o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dall’EMA o di vaccinazioni riconosciute equivalenti con circolare del
Ministero della salute), sono effettuate secondo le modalità definite dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 9-septies, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Settore dell’autotrasporto di merci
In relazione ai chiarimenti richiesti in ordine all’ingresso nel territorio nazionale degli autotrasportatori provenienti dall’estero, si ritiene utile precisare che, in linea con le raccomandazioni dettate dalla Commissione europea in relazione all’attuazione delle c.d. corsie verdi (“green lanes”), continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia previste dall’articolo 51, comma 7, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dalle ordinanze del Ministro della salute successivamente adottate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Per quanto riguarda gli equipaggi dei predetti mezzi di trasporto provenienti dall’estero che non siano in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 (o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dall’EMA o di vaccinazioni riconosciute equivalenti con circolare del Ministero della salute), si precisa che è consentito esclusivamente l’accesso ai luoghi deputati alle operazioni di carico/scarico delle merci, a condizione che dette operazioni vengano effettuate da altro personale.

Il Capo di Gabinetto Il Capo di Gabinetto
Cons. Alberto Stancanelli Cons. Tiziana Coccoluto

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