Orsa Marittimi richiesta di incontro per necessità di sostituzione accordo sindacale aziendale SNAV spa

PREMESSO CHE
In data 11/04/2012 la Società SNAV S.p.A con sede in Napoli, Molo Angioino -Stazione Marittima- CF 00081530832 e la RSA ed O.S UGL-MARE al fine di evitare la preannunciata riduzione di personalemar ittimo dovuta alle allora esigenze aziendali, stipulavano accordo sindacale avente ad oggetto il mantenimento del Turno Particolare di imbarco sui mezzi della Società informandolo ai seguenti criteri:
a) Si procedeva ad articolare il Turno Particolare in due liste denominate rispettivamente “A” e “B”;

b) Nella lista “A” furono iscritti i marittimi facenti parte del precedente turno denominato “T.P. A” Mezzi veloci SNAV, integrandolo con l’iscrizione di altri pari a quelli non più in forza e di ulteriori n.4 marittimi (…) prelevati dalla cd. lista 91. Adottando per il loro inserimento il criterio cronologico di iscrizione l’anzianità d’assunzione;

c) Nella lista “B” furono iscritti nell’ordine:

  • I marittimi già risultanti iscritti nella “LISTA 91”;
  • I marittimi allora rimanenti e già iscritti al precedente TURNO “B” aventi una data di assunzione anteriore al 31/12/2004, sempre nell’ordine cronologico derivante dall’adozione del criterio dell’anzianità d’assunzione;
  • I marittimi assunti successivamente alla data del 31/12/2004 nell’ordine cronologico derivante dall’applicazione del carico di famiglia e poi dell’anzianità
  • I marittimi riassorbiti in Azienda a seguito di pronunce giudiziali, con loro inserimento nella posizione cronologicamente corrispondente a quella risultante dalla anzianità di assunzione.
    d) Nel rispetto del piano operativo annuale della società, gli imbarchi dei marittimi dovevano essere così gestiti:
  • “Ai marittimi iscritti nella Lista “A” sarà garantito un periodo di imbarco annuo pari a mesi otto egi orni 20 nell’arco dell’anno solare”;
  • “Ai marittimi iscritti nella Lista “B”, sarà garantita la chiamata all’imbarco nell’ordine cronologico di inserimento in detto turno mentre il loro sbarco avverrà seguendo l’ordine cronologico inverso di iscrizione”;
  • La modalità di gestione degli imbarchi e degli sbarchi garantirà al personale marittimo con maggiore anzianità di servizio un periodo di imbarco superiore a quello con minore anzianità ma nel complesso mai superiore a mesi 6 e giorni 20 nell’arco dell’anno solare;
  • La Società eviterà chiamate dal Turno Generale se non dopo l’esaurimento delle sopracitate liste.
  • e) L’accordo non si intendeva riduttivo o modificativo delle posizioni dei lavoratori sancite da sentenze giudiziali.

PRESO ATTO CHE

  • Numerose segnalazioni sono giunte alla scrivente O.S. denunciando il mancato rispetto dei criteri di precedenza all’imbarco previsti dall’accordo di cui sopra;
  • le parti all’epoca dell’accordo si impegnavano a rincontrarsi al fine di progressivamente elevare il periodo massimo di utilizzo dei lavoratori appartenenti alla lista B da 6 mesi e 20 gg a 8 mesi e 20gg, impegno mai rispettato;
  • I marittimi iscritti nella lista A sono hanno tutti cessato la propria attività lavorativa in azienda, per cui, la suddetta risulta essere ad oggi totalmente svuotata e che nessun marittimo appartenente alla lista B è migrato nella stessa;
  • Essendo trascorso un decennio, essendo note nuove assunzioni e prelievi dai turni generali da parte di SNAV spa, è ragionevole ritenere superata la fase di crisi aziendale che portò all’accordo del 2012 peggiorativo delle pregresse condizioni di lavoro;
  • Nel tempo molti marittimi sono stati destinatari di sentenza favorevole costitutiva di rapporti di lavoro a tempo indeterminato non rispettate dall’azienda che continua a trattarli alla stregua di lavoratori a chiamata senza alcun diritto di precedenza o garanzia di imbarco.
    Alla luce di quanto esposto
    SI RENDE NOTO CHE
    La scrivente O.S. considera l’accordo sindacale stipulato in data 11/04/2012 obsoleto e non più aderente all’attuale realtà aziendale oltre che ad essere in gran parte disatteso dalla stessa società SNAV SpA.
    Si richiede, con urgenza, un incontro con la Società al fine di procedere ad una fase consultiva atta a trovare la soluzione idonea a contemperare gli interessi aziendali e i diritti dei lavoratori marittimi.
  • Distinti Saluti

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