Imprese di navigazione: al via le domande per i contributi “Covid” per chi opera con navi minori

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021 il decreto 12 agosto 2021 che disciplina i contributi a favore delle imprese di navigazione che operano con navi minori. Per accedere al contributo, le imprese che hanno subito una riduzione del fatturato registrato, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, in misura pari o superiore al 20 per cento rispetto a quello registrato nel medesimo periodo dell’anno 2019, devono presentare, entro il 14 ottobre 2021, apposita domanda trasmessa esclusivamente a mezzo pec.Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021 il decreto 12 agosto 2021 che disciplina i contributi a favore delle imprese di navigazione che operano con navi minori.

Ambito soggettivo

Possono presentare domanda di accesso alla misura di aiuto le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne, di cui al seguente elenco:a. trasporto marittimo e costiero di passeggeri:- trasporto di linea e non, di passeggeri su natanti progettati per navigare in mare aperto e in acque costiere: servizi di trasporto su motonavi da escursione, da crociera o natanti panoramici, servizi di trasporto su traghetti, lance-taxi etc.;- noleggio di natanti da diporto con equipaggio per trasporto in mare aperto e in acque costiere (ad esempio escursioni, con attività di pesca a bordo);b. trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari):- trasporto di passeggeri lungo fiumi, canali, laghi ed altre vie d’acqua interne, inclusi bacini portuali e moli interni;- servizi di trasporto per vie d’acqua interne su motonavi da escursione o natanti panoramici;- noleggio di natanti da diporto con equipaggio per trasporto per vie d’acqua interne.

Acceso al contributo

Per accedere al contributo, le imprese che hanno subito una riduzione del fatturato registrato, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, in misura pari o superiore al 20 per cento rispetto a quello registrato nel medesimo periodo dell’anno 2019, devono presentare, entro il 14 ottobre 2021 (venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto), apposita domanda, come da modello in allegato A, trasmessa esclusivamente a mezzo pec alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected], rendicontando la percentuale di diminuzione del fatturato subita e presentando un apposito prospetto nel quale vengano esplicitate le singole voci ed il relativo valore (percentuale di diminuzione del fatturato).La richiesta di contributo può essere presentata anche per periodi limitati rispetto all’arco temporale previsto o per periodi non continuativi, purché’ comunque compresi tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.Ai fini dell’erogazione del contributo, la percentuale di diminuzione del fatturato deve essere conseguenza diretta dell’evento eccezionale dell’epidemia da Covid-19.

Determinazione del calo di fatturato

La diminuzione del fatturato deve essere riferita alla riduzione dei ricavi lordi conseguente alle misure di contenimento e di contrasto all’emergenza da Covid-19, al netto dei costi cessanti connessi alla riduzione dei servizi e ai minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazioni, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro delle mancate entrate. Nella diminuzione del fatturato sono da considerare i costi aggiuntivi sostenuti, direttamente connessi all’emergenza Covid-19, quali quelli relativi alla igienizzazione e sanificazione dei mezzi di trasporto, all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e alle altre misure di contenimento direttamente applicabili. In ogni caso è esclusa qualsiasi sovra-compensazione del danno subito.

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