Oggetto di impugnazione ancora è stato il Capitolato Tecnico con particolare riferimento all’art. 4.1 e 4.8 n. 7 relativo al numero di passeggeri ammessi in combinazione con il trasporto di merci pericolose, lo Schema di contratto allegato al Disciplinare e in particolare l’art. 16 in materia di penali in caso di ritardo nella percorrenza, lo schema di contratto, con particolare riferimento alle premesse, dove viene dichiarato che ‘l’Ente ha svolto apposita verifica di mercato ai sensi del punto 4 verificando la sussistenza di esigenze di servizio pubblico, Misura 2 della Delibera dell’Autorità di regolazione dei trasporti, lo schema di contratto con particolare riferimento all’art. 16 disciplinante il meccanismo di applicazione delle penali sulla percorrenza…….clicca qui



