Assegno temporaneo beneficiari Rdc: requisiti, compatibilità, come calcolare l’importo

Assegno temporaneo per i beneficiari del Rdc, come calcolarlo? In attesa dell’avvio previsto dal 1° gennaio 2022 del cosiddetto “Assegno unico” il Governo ha introdotto con il Decreto legge 8 giugno 2021 numero 79 una misura temporanea dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 in favore dei soggetti non beneficiari dell’Assegno per il nucleo familiare (ANF).

Il sussidio, erogato dall’INPS previa domanda dell’interessato, è finalizzato a sostenere economicamente i nuclei familiari con figli minori in possesso di un ISEE non superiore a 50 mila euro.

La misura, riconosciuta da un massimo di 217,80 euro mensili per figlio ad un minimo di 30,00 euro, è peraltro cumulabile e riconosciuta d’ufficio ai titolari del Reddito di cittadinanza.

Con la circolare numero 93 del 30 giugno 2021 l’INPS ha fornito una serie di chiarimenti sulla spettanza ed il calcolo dell’Assegno temporaneo ai beneficiari RdC. Analizziamo la novità in dettaglio.

Assegno temporaneo beneficiari Rdc: a chi spetta

L’Assegno temporaneo è riconosciuto ai nuclei familiari che non abbiano diritto agli ANF, in cui pertanto sono presenti:

  • Lavoratori autonomi;
  • Soggetti in stato di inoccupazione.

Sono inoltre inclusi tra i beneficiari:

  • I titolari degli assegni familiari di cui al DPR. n. 797 del 30 maggio 1955, come coloni, mezzadri, coltivatori diretti, titolari di pensione da lavoro autonomo;
  • Nuclei che non beneficiano degli ANF di cui al D.l. n. 69 del 1988.


Ricordiamo infatti che l’Assegno per il nucleo familiare opera in favore di:

  • Lavoratori dipendenti;
  • Iscritti alla Gestione separata;
  • Lavoratori agricoli, domestici e domestici somministrati;
  • Dipendenti di aziende cessate, fallite e inadempimenti;
  • Lavoratori in aspettativa sindacale;
  • Lavoratori marittimi sbarcati;
  • Soggetti titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, come i beneficiari dell’indennità di disoccupazione NASPI, nonché disoccupazione agricola, Cassa integrazione;
  • Lavoratori assistiti da assicurazione TBC;
  • Destinatari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.

Assegno temporaneo beneficiari Rdc: requisiti

Il diritto all’Assegno temporaneo scatta per coloro che sono:

  • Cittadini italiani, comunitari, extra-UE in possesso di regolare permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, nonché di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, di durata almeno semestrale;
  • Soggetti al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • Residenti e domiciliati in Italia con figli a carico di età inferiore ai diciotto anni compiuti;
  • Residenti in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a termine di durata almeno semestrale;
  • In possesso dell’indicatore ISEE.

Con riferimento al penultimo requisito, se il richiedente è già beneficiario di ANF in virtù del rapporto a tempo indeterminato o a termine, non gli spetterà naturalmente l’Assegno temporaneo.

Assegno temporaneo beneficiari Rdc: compatibilità

E’ espressamente prevista la compatibilità dell’Assegno temporaneo con il Reddito di cittadinanza oltre a:

  • Misure in denaro a favore dei figli a carico erogate da Regioni, Province autonome ed enti locali;
  • Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • Assegno di natalità;
  • Premio alla nascita;
  • Fondo di sostegno alla natalità;
  • Detrazioni fiscali;
  • Assegni familiari previsti dall’apposito Testo unico, di cui al DPR. n. 797/1995.

Assegno temporaneo beneficiari Rdc: erogazione

Come ricordato dall’INPS nella circolare numero 93 del 30 giugno scorso, i nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza riceveranno insieme a quest’ultimo l’Assegno temporaneo.

L’erogazione dell’importo aggiuntivo avverrà d’ufficio da parte dell’INPS, unitamente al Reddito e con le stesse modalità di pagamento.

Non sarà pertanto necessaria alcuna domanda per ottenere l’Assegno temporaneo se già beneficiari RdC.

Ricordiamo che il riconoscimento del Reddito avviene a mezzo accredito sulla cosiddetta “Carta RdC”, strumento di pagamento elettronico rilasciato da Poste italiane.

Assegno temporaneo beneficiari Rdc: importi

L’ammontare mensile dell’Assegno è definito in virtù dell’ISEE nonché del numero di figli minori. La tabella allegata sia al Dl. n. 79 che alla circolare INPS indica per i nuclei con ISEE fino a 7 mila euro:

  • 167,50 euro mensili per ciascun figlio se nel nucleo sono presenti fino a due figli minori;
  • 217,80 euro mensili per ciascun figlio se i figli minori sono almeno tre.

Al contrario, nel caso in cui l’ISEE sia compreso tra 15.000,01 e 15.100,00 gli importi saranno ridotti rispettivamente a 83,50 euro mensili (nuclei fino a due figli minori) e 108,60 euro mensili (nuclei con almeno tre figli minori).

Da ultimo, i nuclei con ISEE da 49.900,01 a 50 mila euro avranno diritto a 30,00 euro (fino a due figli minori) o 40,00 euro (con almeno tre figli minori).

Nulla spetta in presenza di ISEE pari o superiore a 50.000,01 euro.

In presenza di minori disabili, spetta una maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio con disabilità, a prescindere dal grado della stessa.

Assegno unico figli 2021: tutti gli importi erogati per ogni fascia Isee

Assegno temporaneo beneficiari Rdc: calcolo con Rdc

I beneficiari del Reddito di cittadinanza riceveranno un Assegno temporaneo mensile, determinato sottraendo dall’importo teoricamente spettante la quota RdC relativa ai figli minori che appartengono al nucleo familiare.

In particolare, la parte di Reddito riguardante i figli sarà calcolata in base al rapporto tra:

  • Scala di equivalenza dei minori;
  • Scala di equivalenza complessiva del nucleo familiare;

entrambe determinate ai sensi della normativa RdC (Decreto legge numero 4/2019).

Esempio di calcolo

All’interno della circolare numero 93 l’INPS fornisce l’esempio di un nucleo familiare (con ISEE calcolato in 7 mila euro) composto da due genitori ed altrettanti figli minori. La scala di equivalenza RdC sarà pertanto pari a 1.8.

A questo punto si dovrà determinare il parametro riferito ai soli figli, pari a 0.4.

L’importo del Reddito equivalente a 500 euro mensili sarà, per la sola quota imputabile ai figli, fissato in:

(500 * 0,4) / 1.8 = 111,10 euro.

In presenza di due figli l’Assegno temporaneo sarebbe di euro 167,50 * 2 = 335,00 euro. Al nucleo familiare tuttavia spetterà 335,00 – la quota RdC imputabile ai figli pari a 111,10 = 223,90 euro.

Ne consegue che, mensilmente, il Reddito sarà integrato per un ammontare di 223,90 euro.

Assegno temporaneo beneficiari Rdc: perdita del Reddito

L’INPS ha precisato, attraverso la circolare numero 91, che nelle ipotesi di revoca del Reddito di cittadinanza nonché di decadenza o raggiungimento del numero massimo di mensilità, è possibile inoltrare domanda di Assegno temporaneo con decorrenza dalla data della richiesta stessa.

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