Chiarimenti in ordine alla posizione dei marittimi Moby S.p.A. e Tirrenia C.I.N. S.p.A.

Studio legale Lo Bocchiaro 091 556 7207

Smarrimento. È questa la sensazione che ho avvertito leggendo i post che hanno invaso i social network nelle ultime 48 ore.

Un turbamento consapevole, figlio dell’evidente stato di incertezza che da più di un anno attanaglia i 6.000 dipendenti del gruppo Moby S.p.A., rimarcati, nella maggior forza, dai marittimi in servizio alla controllata Tirrenia – Compagnia Italiana di Navigazione.

Alle arcinote e accorate vicende – per le quali vi è talmente tanta di quella letteratura giornalistica da popolare interi scaffali – si è aggiunto il disorientamento scaturito dalle comunicazioni con cui i Commissari Giudiziali nominati dal Tribunale di Milano hanno informato i lavoratori del Gruppo (in special modo Tirrenia CIN) dell’apertura delle procedure concordatarie.

È una comunicazione dovuta, prevista dall’art. 171 II comma della Legge Fallimentare che, per chi non è avvezzo in diritto e tribunali, fa presagire termini, scadenze o adempimenti da affrontare.

Con tale comunicazione i commissari giudiziali hanno invitato TUTTI i creditori (tra cui naturalmente anche i lavoratori) la specificazione del credito vantato entro un termine utile agli stessi per la verifica di quanto indicato nella Proposte di Concordato Preventivo formulate da Moby e Tirrenia, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.

Conseguentemente anche ai marittimi è data la facoltà di precisare l’ammontare del proprio credito.

Facoltà che, si ritiene precisare, non va minimamente trascurata laddove incorrano determinate condizioni.

A parere di chi scrive, per quanto tale adempimento possa venir superato a fronte dell’avvenuta illustrazione da parte delle Compagnie del Gruppo Onorato dell’ammontare complessivo dei crediti rimasti insoluti verso i dipendenti (tra cui TFR, indennità sostitutiva per ferie/riposi maturati e non goduti) nelle proposte di ammissione alla procedura concorsuale, lo strumento di cui all’art. 171 comma II l. fall., essendo uno strumento posto a presidio dei creditori in ordine quanto effettivamente dovuto e maturato, non va affatto sottovalutato.

Conseguentemente lo studio legale Lo Bocchiaro offre all’interessata categoria di lavoratori il rispetto delle debite forme di tutela che l’ordinamento riconosce loro a garanzia dei propri crediti che, si rammenta sono garantiti da un privilegio di natura generale ai sensi e per gli effetti dell’art. 2571 bis c.c.

TORRE D’AMARE IL SITO DEI MARITTIMI…………PER INSERIMENTI LOGHI SOCIETA’ COMUNICATI INVIARE EMAIL [email protected]….TELEFONO UFFICIO DAL LUNEDI AL VENERDI CELLULARE 3770803697…..SIAMO PRESENTI ANCHE COME WHATS APP 3496804446 SEMPRE ATTIVO…….SARETE RICHIAMATI NELLE PROSSIME 24 ORE DAL MESSAGGIO RICEVUTO……HAI DEI DUBBI SULLA DATA DELLA TUA PENSIONE?? QUALCHE NOTIZIA NON TI E’ CHIARA???? VAI SULLA VOCE PENSIONE, UN NOSTRO ESPERTO TI RISPONDE……
        

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