Autore: Gianluca Tumminelli
Molte persone tendono ad utilizzare i social e le varie app di messaggistica istantanea come un luogo virtuale dove dare libero sfogo ai propri problemi; e spesso gli sfoghi hanno a che vedere col proprio datore di lavoro. Ma attenzione: se si esagera si rischia il licenziamento per comportamenti diffamatori. Approfondiamo insieme la questione in questo articolo.
La diffamazione è una fattispecie che assume rilevanza penale, sanzionata dall’articolo 595 del Codice Penale, che si concretizza nell’offesa all’altrui reputazione, comunicata a più persone con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di comunicazione; non è necessario che i fatti oggetto dell’offesa siano veritieri o meno: per la punibilità (oltre per il diritto al risarcimento in sede civile) è sufficiente la volontà e la consapevolezza del carattere lesivo della condotta.
Motivo per cui il nostro ordinamento riconosce come cause di giustificazione (di condotte altrimenti diffamatorie), il diritto di cronaca e quello di critica, purché vi sia verità del fatto divulgato nonché dell’interesse sociale alla conoscenza dei fatti.
La recente giurisprudenza di legittimità ha avuto frequentemente modo di sindacare su comportamenti diffamatori, in particolare grazie all’ampissima diffusione di app di messaggistica istantanea, quali Whatsapp o Telegram, e di social network, tra cui spicca certamente Facebook.
Ed è proprio in relazione a quest’ultimo Social sopra citato che si concentra un’ampia giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Secondo un’interessante sentenza (Sent. 24431/2015, Cassazione Penale), il reato ex art 595 attraverso pubblicazioni nelle bacheche di Facebook configura un’ipotesi aggravata della diffamazione; e ciò in ragione dalla potenzialità, idoneità e capacità del mezzo utilizzato, di coinvolgere e raggiungere una pluralità si soggetti molto ampia, cagionando pertanto un maggiore e più diffuso danno nei confronti della persona offesa. Siamo dunque pacificamente all’interno della previsione di “diffamazione aggravata” ai sensi del comma 3 dell’articolo 595 C.P, il quale prevede una gravante della pena da scontare se l’offesa è arrecata “(…) col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, essendo pacifica la portata pubblica raggiungibile e ottenibile tramite pubblicazioni su Facebook (come anche confermato dall’Ordinanza della Cassazione n. 4873/2017).
Ma cosa accade quando una diffamazione su Facebook è effettuata da un lavoratore dipendente nei confronti del proprio datore di lavoro? Qui il discorso si fa (giuridicamente) più complicato: non solo avremo conseguenze in sede penale e civile; abbiamo anche da considerare il mondo del diritto del lavoro, ed in particolare la normativa in tema di licenziamenti e controlli del datore di lavoro.
È infatti pacifico come la diffamazione del datore di lavoro sui social possa far scattare un licenziamento per giusta causa , anche quando il nome del datore non sia scritto in modo esplicito, ma facilmente identificabile, peraltro con la gravante ex comma 3 dell’art 595.
Va però detto che la recente Giurisprudenza della Suprema Corte (Sent. Cass. n.10280/2018 e Sent. Cass. N. 21965/2018), prendendo in esame la fattispecie di messaggi dal contenuto offensivo e diffamatorio diffusi dal dipendente tramite strumenti informatici, ha fatto intendere che, per valutare la legittimità di un licenziamento per giusta causa in questo senso, bisogna distinguere tra:
- Messaggi diffusi tramite strumenti potenzialmente idonei a raggiungere un numero indeterminato di persone (la bacheca di Facebook, ad esempio);
- messaggi inviati tramite strumenti ad accesso limitato (chat Facebook, whatsapp, telegram, ecc…) in modo che le comunicazioni siano inaccessibili da utenti estranei alla chat utilizzata.
Ebbene, nel primo caso la Cassazione ha riconosciuto la natura diffamatoria, e la conseguente legittimità del licenziamento per giusta causa, ai sensi dell’articolo 2119 del Codice Civile.
Nel secondo caso, invece, il discorso è completamente differente; infatti, i Giudici della Suprema Corte hanno escluso la legittimità del licenziamento per giusta causa: ciò in quanto l’invio di messaggi in una chat chiusa ed inaccessibile ad un pubblico indeterminato risulta essere incompatibile con la diffamazione, la quale invece presuppone una divulgazione più o meno ampia all’ambiente sociale.
E proprio un caso simile a quello appena descritto in astratto è stato sottoposto al Tribunale di Firenze, il quale si è pronunciato con Sentenza il 16 ottobre 2019.
Nel dettaglio, il Tribunale fiorentino andava a sindacare la legittimità di un licenziamento per giusta causa, comminato nei confronti di un dipendente, reo di aver scritto messaggi diffamatori e fortemente offensivi nei confronti di un superiore gerarchico, ma all’interno di una chat whatsapp chiusa denominata “amici di lavoro”.
In questo caso, ad avviso del Tribunale, la presenza del “carattere di riservatezza” della conversazione, appunto inaccessibile a terzi (e che, nel caso in esame, è stata resa pubblica solo grazie a sreenshot di un altro membro della chat) rende la condotta incompatibile con la fattispecie diffamatoria (essendo le frasi, pur se offensive, inidonee a determinare un danno alla reputazione del soggetto), rendendo conseguentemente illegittimo il licenziamento intimato.
Una pronuncia sicuramente molto delicata (perché, va detto: nonostante l’agente abbia pubblicato tali affermazioni in una chat chiusa, per il comportamento di un altro soggetto membro tali affermazioni sono comunque uscite dalla sfera di riservatezza del gruppo), ma che prende le sue mosse da un ragionamento logico-giuridico fondamentale: il Tribunale di Firenze ha infatti equiparato i messaggi indirizzati in chat chiuse, siano essi vocali o scritti, alla corrispondenza privata; ed essendo tali, sono inidonei a danneggiare la sfera della dignità e dell’onore della persona cui ci si riferisce, con conseguente insussistenza del fatto.
Soluzione diversa sarebbe se all’interno della stessa chat whatsapp fosse stato presente il superiore gerarchico destinatario delle offese: in questo caso, come correttamente sottolineato dalla Cassazione Penale con Sentenza n. 7904/2017, non si parlerebbe di ingiuria , ma di vera e propria diffamazione; e ciò in quanto il fatto che il messaggio sia diretto ad una cerchia di fruitori , fa si che l’atto lesivo si collochi in una dimensione più ampia della semplice offesa interpersonale.
E dunque, per valutare la legittimità di un licenziamento per diffamazione effettuata con mezzi informatici, bisognerà sempre valutare se la condotta si sia espressa in un ambito “chiuso” oppure “aperto”: solo in quest’ultimo caso sarà possibile procedere a licenziamento, trattandosi infatti di un atto volto a raggiungere una molteplicità di individui, e dunque sicuramente posto in essere al fine di denigrare ed arrecare un danno all’immagine della persona cui ci si riferisce.
Concludiamo, infine, con un quesito: posto che pubblicazioni sui social di carattere diffamatorio sono passibili di licenziamento, possono le aziende controllare i vari account social dei propri dipendenti?
La risposta ce la fornisce la normativa Europea, ed in particolare il Regolamento UE 2016/679, più noto come “GDPR” ed in vigore in Italia dal maggio 2018. Alla luce di questo testo normativo, l’eventuale consultazione/monitoraggio dei social devono essere limitati a scopi professionali, escludendo tutto ciò che sia inerente la vita privata dei dipendenti.
E dunque la risposta al quesito è positiva, ma con un condizionale d’obbligo: tutto ciò che viene trovato, che non sia direttamente connesso alla sfera professionale (idee politiche, opinioni, ecc), non può comportare alcuna implicazione sul rapporto di lavoro in corso.
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